Quadro
Normativo Su Inquinamento Atmosferico E Qualità Dell’Aria
Le
strategie adottate dalla legislazione italiana per la prevenzione ed il
contenimento dell'inquinamento atmosferico si possono così riassumere:
·
norme di qualità dell'aria che limitano le
concentrazioni di inquinanti a livello del suolo su tutto il territorio
nazionale (DPCM 28/03/83, DPR
203/88, D.M. 20/05/91, D.M.
15/04/94, D.M. 25/11/94, D.M. 16/5/96 ed il recente D.Lgs. n.351 del 04/08/99) e stabiliscono valori relativi agli
standard di concentrazione per i singoli inquinanti (valori limite, valori
guida, livelli di attenzione e allarme, obiettivi di qualità per il benzene,
idrocarburi policiclici aromatici e frazione respirabile delle particelle
sospese, livelli di protezione dall’ozono) disciplinando il sistema di
monitoraggio e i piani regionali di qualità dell’aria;
·
norme che disciplinano
le domande per le autorizzazioni delle emissioni di origine industriale,
impongono limiti per inquinanti da fonti fisse (DPR 203/88 e DM 12/7/90, D.Lgs. n. 351 del 04/08/99),
mobili (DM 23/10/98 DM 21/4/1999 n.163) e relative "linee guida” per il contenimento delle emissioni;
·
Un discorso a parte
vale per gli impianti di incenerimento e coincenerimento i cui limiti di
emissione, criteri tecnici costruttivi e domande di autorizzazione sono
disciplinati dal DM n.503 del 19/11/97,
dal DM n.124 del 25/02/00 e dagli articoli 27 e 28 del Dlgs n°22 del 1997 (1°
"Ronchi");
·
norme per una localizzazione idonea degli impianti
mediante lo studio della valutazione dell'impatto ambientale dell'opera;
·
la principale norma
vigente norme per il rischio industriale è la direttiva Seveso II, approvata
recentemente con decreto n.334/99 e abrogativa della maggior parte delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 175/88;
·
partecipazione ad
iniziative internazionali per il contenimento degli effetti negativi causati
dall'inquinamento atmosferico, quali l'effetto serra, l'impoverimento dello
strato di ozono, le piogge acide, ecc..
Le
norme di qualità dell'aria, fissano:
·
standard (o limiti) di qualità dell'aria: concentrazioni e tempi di esposizione massimi
consentiti per i singoli inquinanti, tali da non costituire un rischio per la
popolazione;
·
valori guida di qualità dell'aria: parametri
di riferimento per una prevenzione a lungo termine in materia di salute e
protezione dell'ambiente.
Tali
norme sono il DPCM 28/3/83 ed il DPR n° 203/88. Per le aree urbane è
stato emanato il DM 15/4/94 (che sostituisce l'abrogato DM 12/11/92) con cui si
istituiscono "livelli di attenzione" e "livelli di allarme"
per alcuni inquinanti.
Tabella 1Limiti massimi di
accettabilita' delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno (Standards di Qualita')
BIOSSIDO DI ZOLFO espresso
come SO2 |
mediana
delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate dal 1° aprile al 31 marzo. |
80
µg/m3 |
concentrazioni
medie di 24 ore nell'arco di 1 anno .(*) |
250
µg/m3 |
|
mediana
delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l'inverno (1°
ottobre-31 marzo) |
130
µg/m3 |
|
BIOSSIDO DI AZOTO espresso come NO2 |
98°
percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno
(1°gennaio-31dicembre) |
200
µg/m3 |
OZONO espresso
come O3 |
concentrazione
media di 1 ora da non raggiungere più di una volta al mese. |
200
µg/m3 |
Protezione
salute umana: media mobile dei valori su 8 ore |
110
µg/m3 |
|
Protezione
vegetazione: media oraria
media giornaliera |
200
µg/m3 65
µg/m3 |
|
MONOSSIDO DI CARBONIO |
concentrazione
media di 8 ore |
10
mg/m3 |
concentrazione
media di 1 ora |
40
mg/m3 |
|
PIOMBO |
media
aritmetica delle concentrazioni medie di 64 ore rilevate in 1 anno |
2
µg/m3 |
FLUORO |
concentrazione
media di 24 ore |
20
µg/m3 |
media
delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un mese |
10
µg/m3 |
|
PARTICELLE SOSPESE |
media
aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di
un anno |
150
µg/m3 |
95°
percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1
anno |
300
µg/m3 |
|
(*)
si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo
valore per più di tre giorni consecutivi; inoltre di deve cercare di
prevenire e ridurre detti superamenti. |
Tabella 2Valore limite per gli idrocarburi non metanici
(NMHC)
INQUINANTE |
VALORE LIMITE |
Condizioni per la validita` del limite |
IDROCARBURI
NON METANICI |
Concentrazione
media di 3h consecutive in periodo del giorno da specificarsi a cura delle
autorità competenti: 200 mg/m3 |
Da
adottarsi soltanto nelle zone e nei periodi dell’anno nei quali si siano
verificati superamenti significativi dello standard per l’ozono |
Tabella 3 Valori
guida di qualita' dell'aria(*)
BIOSSIDO
DI ZOLFO |
media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore
rilevate nell'arco di 1 anno (dal 1° aprile al 31 marzo) |
da 40 a 60 µg/m3 |
valore medio delle 24 ore (dalle 00 alle 24 di ciascun
giorno) |
da 100 a 150 µg/m3 |
|
BIOSSIDO DI AZOTO |
50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno (1° gennaio-31dicembre) |
50 µg/m3 |
98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate
durante l'anno (1°gennaio- 31dicembre) |
135 µg/m3 |
|
PARTICELLE SOSPESE (misurate con il metodo dei fumi
neri) |
media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore
rilevate nell'arco di 1 anno (1°aprile-31 marzo) |
da 40 a 60 µg/fumo nero equivalente/m3 |
valore
medio delle 24 ore (dalle 00 alle 24 di ciascun giorno) |
da
100 a 150 µg/fumo nero equivalente/m3 |
|
(*)valgono
le stesse note della tabella precedente. |
Il
decreto ministeriale 15/04/94:
·
«definisce i livelli di
attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e
nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell' art. 9 del decreto
ministeriale 20 maggio 1991».
·
«stabilisce i criteri
di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali
adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico
e per rientrare nei limiti della norma nel caso in cui i livelli di attenzione
o di allarme siano stati superati, anche al fine di prevenire il superamento
dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione
fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e
dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.»
Il
presente decreto ha introdotto il concetto di "livello di attenzione"
e di "livello di allarme" delle concentrazioni di inquinanti,
riportati all'allegato 1 (modificati dal Dm 25/11/94):
Tabella ‑4 Livelli e stati di attenzione e di
allarme
INQUINANTE |
LIVELLO |
LIVELLO DI ALLARME |
BIOSSIDO DI ZOLFO (media
giornaliera) [µg/m3] |
125 (1) |
250 (1) |
PARTICELLE SOSPESE TOTALI
(media giornaliera) [µg/m3] |
150 (2) (3) |
300 (2) (3) |
BIOSSIDO DI AZOTO (media
oraria) [µg/m3] |
200 |
400 |
MONOSSIDO DI CARBONIO (media giornaliera) [mg/m3] |
15 |
30 |
OZONO (media
giornaliera) [µg/m3] |
180 (4) |
360 (4) |
Ai sensi
del D.P.R. 203/88 il limite di 250 microg/m3 non può essere superato per più
del 2% delle misure valide su base annua e si devono prendere tutte le misure
atte ad evitare il superamento di questo valore per più di 3 giorni
consecutivi. I valori
delle concentrazioni di particelle sospese totali, misurate in modo non
automatico con metodo gravimetrico, concorrono alla determinazione degli
stati di attenzione e di allarme e ai conseguenti provvedimenti da adottare,
compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni
di prelievo e di misurazione. Questi
valori corrispondono ai valori fissati come standards di qualità nel D.P.C.M.
28.3.1983. Questi
valori corrispondono rispettivamente alla soglia per l'informazione alla
popolazione e alla soglia di allarme previste dalla direttiva 92/72/CEE sull'inquinamento dell'aria provocato
dall'ozono. La media
oraria è la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media
giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nell'arco di ventiquattro
ore. |
Tabella 5
Obiettivi di qualità dell'aria per inquinanti tossici non convenzionali (DM,
1994).
Inquinante |
Valore obiettivo di qualità (media mobile dei
valori giornalieri) |
Periodo di riferimento |
BENZENE |
15 mg/m3 (entro 31/12/98), 10 mg/m3 (dall’1/1/99) |
Anno |
PM10 |
60 mg/m3 (entro 31/12/98), 40 mg/m3 (dall’1/1/99) |
Anno |
IPA (benzo(a)pirene) |
2,5 ng/m3 (entro 31/12/98), 1 ng/m3 (dall’1/1/99) |
Anno |
Le
competenze della Regione sono:
·
formulazione piani di
rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento nel rispetto dei valori
limite di qualità dell’aria;
·
fissazione di valori
limite di qualità dell’aria, compresi fra i valori limite e i valori guida
determinati dallo stato, nell’ambito di piani di conservazione per zone
specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento
dell’inquinamento dell’aria derivante da sviluppi urbani o industriali;
·
fissazione dei valori
di qualità, coincidenti o compresi nei valori guida ovvero inferiori, nell’ambito
dei piani di protezione ambientale per zone determinate;
·
coordinamento sistemi
di controllo e rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione
dell’inventario regionale delle emissioni;
·
predisposizione
relazioni annuali sulla qualità dell’aria;
·
individuazione delle
zone nelle quali possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico
da SO2, particelle sospese, NO, CO ed Ozono. Per tali zone le regioni
provvedono alla definizione delle autorità competenti alla gestione delle
situazioni di allerta;
·
individuazione di aree
regionali o interregionali (d’intesa tra le regioni interessate) nelle quali le
emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più
restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento;
·
individuazione delle
aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi
idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’atmosfera e la
popolazione. Le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi
ambientale; per tali aree le regioni definiscono un piano di risanamento teso a
individuare in via prioritatia le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni
di rischio e al ripristino ambientale.
Le
competenze della Provincia sono:
·
relazione inventario
provinciale delle emissioni;
·
gestione monitoraggio
pubblico;
·
controllo primario
della funzionalità della rete di monitoraggio gestita da enti pubblici o
privati;
·
nelle zone di cui al
punto 6) individuate dalle Regioni, le provincie o nel caso di aree metropolitane
il sindaco, elaboreranno piani di intervento operativo nell’ambito di criteri
generali stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il
Ministero della Sanità entro 120 giorni dalla data del DM 20-05-91.
In
seguito alla direttive 96/62 (direttiva madre sulla valutazione e gestione
della qualità dell'aria) viene emanato il D.Lgs. 4 agosto 1999 n.351, tale
decreto definisce i principi per:
·
stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria
ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la
salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;
·
valutare la qualità
dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;
·
disporre di
informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese
pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;
·
mantenere la qualità
dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.
Questo
decreto, oltre agli inquinanti tradizionalmente considerati estende ad altri
inquinanti i valori limite, le soglie di allarme e i valori obiettivo da
considerare (Biossido di zolfo; Biossido di azoto/ossidi di azoto; Materiale
particolato fine, incluso PM10; Particelle sospese totali; Piombo; Ozono;
Benzene; Monossido di carbonio; Idrocarburi policiclici aromatici; Cadmio;
Arsenico; Nichel; Mercurio). Questi valori limite, soglie di allarme e valori
obiettivo saranno definiti in successive norme non ancora emanate e dovranno
essere fissati e stabiliti secondo i principi di tale decreto.
Il
Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce la direttiva comunitaria
96/61 sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento integrato (IPCC nella
versione inglese) segna un momento di passaggio da una fase in cui l'atto
autorizzativo o di controllo era limitato ad una pura e semplice verifica,
effettuata in maniera disorganica, di conformità di norme e prescrizioni ad una
fase di controllo/conoscenza, dove qualsiasi atto od attività diviene elemento
di programmazione e prevenzione.
La
direttiva 96/61, si pone quale punto di riferimento inderogabile per
l'impostazione di una disciplina unitaria anche in materia di emissioni di
origine industriale.
Caratteristica
saliente della direttiva, infatti, è il tentativo di differenziare i limiti
delle emissioni e ridurre ad unità i molteplici procedimenti di autorizzazione
degli impianti, che si impongono oggi quando sono coinvolte più autorità
competenti e più media. L'autorizzazione integrata, infatti, riunirà tutti gli
attuali procedimenti in materia ambientale in uno unico. La domanda sarà
affidata ad un unico responsabile che coordinerà tutte le altre amministrazioni
pubbliche interessate.
Tale
innovazione è coerente con la filosofia di semplificazione del legislatore
nazionale, che appare evidente anche nei recenti decreti attuativi della
riforma Bassanini, in particolare con la previsione dello Sportello unico
comunale per le attività produttive
La
dir. 96/61 introduce all'analisi un ultimo, ma rilevantissimo elemento legato
alle emissioni del settore industriale: l'idonea localizzazione degli impianti.
Il
Governo ha recepito la direttiva comunitaria unicamente per gli impianti
esistenti, provenienti dalle attività di cui allegato I (sono compresi tra
questi gli impianti di incenerimento di RSU). La parte relativa ai nuovi
impianti e alle modifiche sostanziali agli impianti esistenti è attualmente un
disegno di legge e verrà recepito unitamente alla valutazione di impatto
ambientale da parte del Parlamento.
La
prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dovrà avvenire utilizzando le
migliori tecniche disponibili (BAT nella versione inglese) tenendo in
considerazione l'obiettivo di armonizzare lo sviluppo socio economico con le
attività umane e considerare l'uso delle risorse con la capacità rigenerativa
dell'ambiente. Sarà un decreto interministeriale a definire e aggiornare le
migliori tecniche disponibili.
L'autorizzazione
prevederà tra l'altro l'adozione delle misure necessarie a prevenire e limitare
gli effetti degli incidenti e le condizioni per l'eliminazione dei rischi di
inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività.
Tra
i principi generali dell'autorizzazione si sottolinea che devono essere prese
le necessarie misure per prevenire ed evitare qualsiasi rischio di inquinamento
significativo e al momento della cessazione definitiva delle attività ed il
sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di
bonifiche e ripristino ambientale. L'autorizzazione ambientale integrata
contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale
esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per
le emissioni fuggitive, per i mal funzionamenti e per l'arresto definitivo
dell'impianto.
Come
già anticipato, dal D.M. 19 novembre
1997, n. 503 si delinea un discorso a parte per gli impianti di
incenerimento e coincenerimento rispetto al quadro generale della normativa che
regolamenta le emissioni in atmosfera da parte di impianti industriali.
Tale
decreto disciplina le emissioni atmosferiche dei processi di termodistruzione
dei rifiuti solidi urbani e impone un adeguamento di tutti gli impianti che non
rispettano i limiti all’emissione indicati nell’Allegato 1 o, alternativamente,
la chiusura degli stessi.
Esso
sostituisce il paragrafo 5 presente nell’allegato 2 del DM 12/7/1990 e in
particolare stabilisce:
·
i valori limite di
emissione
·
i metodi di
campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;
·
i criteri temporali di
adeguamento;
·
i criteri e le norme
tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.
Altra
prescrizione importante riguarda il fatto che gli impianti di incenerimento
devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo
di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di
spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti, non vengano
superati i valori limite di emissione nell'effluente gassoso indicati
nell’allegato 1. Gli inquinanti per i quali il nuovo decreto ha imposto limiti
fortemente più restrittivi rispetto alle normative precedenti sono gli ossidi
d’azoto, che non erano specificatamente regolati dal DM 12/7/90, e le
PoliCloroDibenzo-p-Diossine e PoliCloroDibenzoFurani (PCDD/F), il cui limite è
stato abbassato di circa 800 volte.
Nel
Febbraio del 2000 è entrato in vigore il nuovo Decreto del Ministero
dell’Ambiente sull’incenerimento e coincenerimento di rifiuti pericolosi D.M. n.124 25/2/2000, in attuazione
della direttiva 94/67/CE, che pone dei limiti più restrittivi rispetto al DM
503 per quanto riguarda i gas acidi e, soprattutto, richiede il rispetto delle
concentrazioni a livello di medie semiorarie e non orarie.
La
proposta della Commissione COM (1999) 1971 (rif. 599PC1971S), che prevedeva un
allineamento delle norme relative ai rifiuti pericolosi e a quelli non
pericolosi, rendendo le attuali norme della direttiva 94/67/CE (riprese nel DM
124 del 25/02/00) più severe, si è concretizzata nella nuova direttiva
comunitaria 2000/76/CE del 4 dicembre 2000. E’ ragionevole dunque ipotizzare
che i futuri limiti di emissione per tutti gli impianti di incenerimento di
rifiuti saranno coincidenti con quelli del DM 124 o più restrittivi. La data
attualmente indicata per tale ulteriore adeguamento è il 2007.
Il
nuovo riferimento normativo europeo si presenta come Testo Unico
sull’incenerimento e quindi in Italia andrà a prendere il posto sia del D.M. n.
503/97 che del D.M. n. 124/2000. Esso riguarda sia l’incenerimento che il
coincenerimento dei rifiuti pericolosi e non, e ripropone dei nuovi limiti alle
emissioni, peraltro coincidenti con quelli del D.M. n. 124/2000 per le medie
giornaliere, mentre per le medie semiorarie introduce anche il limite sul 97°
percentile.
Oltre
a fissare le emissioni in atmosfera, la direttiva 2000/76/CE impone la
necessità di esercitare un maggiore controllo dell’inquinamento prodotto da un
impianto nell’ambiente unitariamente inteso, ad esempio fornendo anche i limiti
allo scarico delle acque reflue provenienti dalla depurazione dei fumi,
sviluppando il concetto di “Autorizzazione Integrata Ambientale” introdotto
della direttiva comunitaria 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento (IPPC).
Tabella 6
Raffronto fra i valori limite previsti dalla direttiva n. 2000/76/CE (impianti
di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti), dal D.M. n. 503/97
(impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non
pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari) e dal D.M. n. 124/2000 (impianti
di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi)
|
|
DM
503/97 rifiuti
urbani |
DM
124/2000 rifiuti
pericolosi |
Direttiva
2000/76/EC incenerimento
e coincenerimento rifiuti |
|
||||
|
|
Allegato
1 (nuovi
impianti) |
Allegato
1 (tutti
gli impianti)(1) |
Allegato
5 |
|
||||
|
|
Media
giornaliera (mg
m-3) |
Media
oraria (mg
m-3) |
Media
giornaliera (mg
m-3) |
Media
semioraria (mg
m-3) |
Media
giornaliera (mg
m-3) |
Media
semioraria (mg
m-3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 % A(7) |
97 % B(7) |
|
|
CO |
50 |
100 |
50 |
100 |
50(6) |
100 |
150(4) |
|
|
Polveri
totali |
10 |
30 |
10 |
30 |
10 |
30 |
10 |
|
|
COT |
10 |
20 |
10 |
20 |
10 |
20 |
10 |
|
|
HCl |
20 |
40 |
10 |
60 |
10 |
60 |
10 |
|
|
HF |
1 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
2 |
|
|
SO2 |
100 |
200 |
50 |
200 |
50 |
200 |
50 |
|
|
NOx |
200 |
400 |
200 |
400 |
200(3) |
400 |
200 |
|
|
Cd + Tl |
- |
0,05 |
- |
0,05 |
|
0,05 |
|
|
|
Hg |
- |
0,05 |
- |
0,05 |
|
0,05 |
|
|
|
Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn |
- |
0,5 |
- |
0,5 |
|
0,5(5) |
|
|
|
PCDD/F (ngTEQm-3) |
- |
0,1(2) |
- |
0,1(2) |
|
0,1(2) |
|
|
|
IPA |
- |
0,01(2) |
- |
0,01(2) |
|
- |
|
|
(1) ad
eccezione di quelli di coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale
che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale
effettivamente prodotto dall'impianto (2) valore
medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore (3) per
impianti con capacità nominale superiore a 6 t/h o per nuovi impianti. Per i
vecchi impianti, con capacità
inferiore a 6 t/h il limite è 400. (4) il
limite deve essere rispettato in almeno il 95 % di tutte le misurazioni
effettuate come media su 10 minuti (5)
escluso Sn (6) limite
applicato sul 97 % dei valori medi giornalieri (7)
nessuno dei valori medi su 30 minuti deve superare uno qualsiasi dei valori
riportati in colonna A, OPPURE, ove applicabile, il 97 % dei valori medi su
30 minuti nel corso dell’anno non deve superare uno qualsiasi dei valori
riportati in colonna B |
|||||||||