Quadro Normativo Su Inquinamento Atmosferico E Qualità Dell’Aria

Panorama della legislazione italiana vigente

Le strategie adottate dalla legislazione italiana per la prevenzione ed il contenimento dell'inquinamento atmosferico si possono così riassumere:

·        norme di qualità dell'aria che limitano le concentrazioni di inquinanti a livello del suolo su tutto il territorio nazionale (DPCM 28/03/83, DPR  203/88, D.M. 20/05/91, D.M. 15/04/94, D.M. 25/11/94, D.M. 16/5/96 ed il recente D.Lgs. n.351 del 04/08/99) e stabiliscono valori relativi agli standard di concentrazione per i singoli inquinanti (valori limite, valori guida, livelli di attenzione e allarme, obiettivi di qualità per il benzene, idrocarburi policiclici aromatici e frazione respirabile delle particelle sospese, livelli di protezione dall’ozono) disciplinando il sistema di monitoraggio e i piani regionali di qualità dell’aria;

·        norme che disciplinano le domande per le autorizzazioni delle emissioni di origine industriale, impongono limiti per inquinanti da fonti fisse (DPR  203/88 e DM 12/7/90, D.Lgs. n. 351 del 04/08/99), mobili (DM 23/10/98 DM 21/4/1999 n.163) e relative  "linee guida” per il contenimento delle emissioni;

·        Un discorso a parte vale per gli impianti di incenerimento e coincenerimento i cui limiti di emissione, criteri tecnici costruttivi e domande di autorizzazione sono disciplinati dal DM n.503 del 19/11/97, dal DM n.124 del 25/02/00 e dagli articoli 27 e 28 del Dlgs n°22 del 1997 (1° "Ronchi");

·        norme per una localizzazione idonea degli impianti mediante lo studio della valutazione dell'impatto ambientale dell'opera;

·        la principale norma vigente norme per il rischio industriale è la direttiva Seveso II, approvata recentemente con decreto n.334/99 e abrogativa della maggior parte delle disposizioni contenute nel D.P.R. 175/88;

·        partecipazione ad iniziative internazionali per il contenimento degli effetti negativi causati dall'inquinamento atmosferico, quali l'effetto serra, l'impoverimento dello strato di ozono, le piogge acide, ecc..

 

Principali norme sulla qualità dell’aria e le emissioni atmosferiche da fonti fisse: i valori di riferimento della normativa, le competenze e gli sviluppi futuri per la qualità dell’aria

Valori di riferimento

Limiti di qualità dell'aria

Le norme di qualità dell'aria, fissano:

·        standard (o limiti) di qualità dell'aria: concentrazioni e tempi di esposizione massimi consentiti per i singoli inquinanti, tali da non costituire un rischio per la popolazione;

·        valori guida di qualità dell'aria:  parametri di riferimento per una prevenzione a lungo termine in materia di salute e protezione dell'ambiente.

Tali norme sono il DPCM 28/3/83  ed il DPR n° 203/88. Per le aree urbane è stato emanato il DM 15/4/94 (che sostituisce l'abrogato DM 12/11/92) con cui si istituiscono "livelli di attenzione" e "livelli di allarme" per alcuni inquinanti.

Tabella 1Limiti massimi di accettabilita' delle concentrazioni e limiti massimi di esposizione relativi ad inquinanti dell'aria nell'ambiente esterno (Standards di Qualita')

BIOSSIDO DI ZOLFO

espresso come SO2

mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate dal 1° aprile al 31 marzo.

80 µg/m3

concentrazioni medie di 24 ore nell'arco di 1 anno .(*)

250 µg/m3

mediana delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate durante l'inverno (1° ottobre-31 marzo)

130 µg/m3

BIOSSIDO DI AZOTO

 espresso come NO2

98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno (1°gennaio-31dicembre)

200 µg/m3

OZONO

espresso come O3

concentrazione media di 1 ora da non raggiungere più di una volta al mese.

200 µg/m3

Protezione salute umana: media mobile dei valori su 8 ore

110 µg/m3

Protezione vegetazione:   media oraria

                                         media giornaliera

200 µg/m3

65 µg/m3

MONOSSIDO DI CARBONIO

concentrazione media di 8 ore

10 mg/m3

concentrazione media di 1 ora

40 mg/m3

PIOMBO

media aritmetica delle concentrazioni medie di 64 ore rilevate in 1 anno

2 µg/m3

FLUORO

concentrazione media di 24 ore

20 µg/m3

media delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate in un mese

10 µg/m3

PARTICELLE SOSPESE

media aritmetica di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di un anno

150 µg/m3

95° percentile di tutte le concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno

300 µg/m3

(*) si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di tre giorni consecutivi; inoltre di deve cercare di prevenire e ridurre detti superamenti.

Tabella 2Valore limite per gli idrocarburi non metanici (NMHC)  

INQUINANTE

VALORE LIMITE

Condizioni per la validita` del limite

 

IDROCARBURI NON METANICI

Concentrazione media di 3h consecutive in periodo del giorno da specificarsi a cura delle autorità competenti: 200 mg/m3

Da adottarsi soltanto nelle zone e nei periodi dell’anno nei quali si siano verificati superamenti significativi dello standard per l’ozono

Tabella 3 Valori guida di qualita' dell'aria(*)

BIOSSIDO DI ZOLFO
espresso come SO2

media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno (dal 1° aprile al 31 marzo)

da 40 a 60 µg/m3

valore medio delle 24 ore (dalle 00 alle 24 di ciascun giorno)

da 100 a 150 µg/m3

BIOSSIDO DI AZOTO
espresso come NO2

50° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora

rilevate durante l'anno (1° gennaio-31dicembre)

50 µg/m3

98° percentile delle concentrazioni medie di 1 ora rilevate durante l'anno (1°gennaio- 31dicembre)

135 µg/m3

PARTICELLE SOSPESE (misurate con il metodo dei fumi neri)

media aritmetica delle concentrazioni medie di 24 ore rilevate nell'arco di 1 anno (1°aprile-31 marzo)

da 40 a 60 µg/fumo

nero equivalente/m3

valore medio delle 24 ore (dalle 00 alle 24 di ciascun giorno)

da 100 a 150 µg/fumo nero equivalente/m3

(*)valgono le stesse note della tabella precedente.

 

 

 

 

 

 

Limiti di immissione in aree urbane

Il decreto ministeriale 15/04/94:

·        «definisce i livelli di attenzione e di allarme per gli inquinanti atmosferici nelle aree urbane e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell' art. 9 del decreto ministeriale 20 maggio 1991».

·        «stabilisce i criteri di individuazione degli stati di attenzione e di allarme in base ai quali adottare provvedimenti per prevenire episodi acuti di inquinamento atmosferico e per rientrare nei limiti della norma nel caso in cui i livelli di attenzione o di allarme siano stati superati, anche al fine di prevenire il superamento dei limiti massimi di accettabilità della concentrazione e di esposizione fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 1983 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.»

Il presente decreto ha introdotto il concetto di "livello di attenzione" e di "livello di allarme" delle concentrazioni di inquinanti, riportati all'allegato 1 (modificati dal Dm 25/11/94):

Tabella ‑4 Livelli e stati di attenzione e di allarme

INQUINANTE

LIVELLO
DI ATTENZIONE

LIVELLO DI ALLARME

BIOSSIDO DI ZOLFO

(media giornaliera) [µg/m3]

125 (1)

250 (1)

PARTICELLE SOSPESE TOTALI (media giornaliera) [µg/m3]

150 (2) (3)

300 (2) (3)

BIOSSIDO DI AZOTO

(media oraria) [µg/m3]

200

400

MONOSSIDO DI CARBONIO (media giornaliera) [mg/m3]

15

30

OZONO

(media giornaliera) [µg/m3]

180 (4)

360 (4)

Ai sensi del D.P.R. 203/88 il limite di 250 microg/m3 non può essere superato per più del 2% delle misure valide su base annua e si devono prendere tutte le misure atte ad evitare il superamento di questo valore per più di 3 giorni consecutivi.

I valori delle concentrazioni di particelle sospese totali, misurate in modo non automatico con metodo gravimetrico, concorrono alla determinazione degli stati di attenzione e di allarme e ai conseguenti provvedimenti da adottare, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento delle operazioni di prelievo e di misurazione.

Questi valori corrispondono ai valori fissati come standards di qualità nel D.P.C.M. 28.3.1983.

Questi valori corrispondono rispettivamente alla soglia per l'informazione alla popolazione e alla soglia di allarme previste dalla  direttiva 92/72/CEE sull'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.

La media oraria è la media delle misure effettuate nell'arco di un'ora. La media giornaliera è la media delle medie orarie rilevate nell'arco di ventiquattro ore.

 

Tabella 5 Obiettivi di qualità dell'aria per inquinanti tossici non convenzionali (DM, 1994).

Inquinante

Valore obiettivo di qualità (media mobile dei valori giornalieri)

Periodo di riferimento

BENZENE

15 mg/m3 (entro 31/12/98), 10 mg/m3 (dall’1/1/99)

Anno

PM10

60 mg/m3 (entro 31/12/98), 40 mg/m3 (dall’1/1/99)

Anno

IPA (benzo(a)pirene)

2,5 ng/m3 (entro 31/12/98), 1 ng/m3 (dall’1/1/99)

Anno

Competenze

Le competenze della Regione sono:

·        formulazione piani di rilevamento, prevenzione, conservazione e risanamento nel rispetto dei valori limite di qualità dell’aria;

·        fissazione di valori limite di qualità dell’aria, compresi fra i valori limite e i valori guida determinati dallo stato, nell’ambito di piani di conservazione per zone specifiche nelle quali ritengono necessario limitare o prevenire un aumento dell’inquinamento dell’aria derivante da sviluppi urbani o industriali;

·        fissazione dei valori di qualità, coincidenti o compresi nei valori guida ovvero inferiori, nell’ambito dei piani di protezione ambientale per zone determinate;

·        coordinamento sistemi di controllo e rilevazione degli inquinanti atmosferici e organizzazione dell’inventario regionale delle emissioni;

·        predisposizione relazioni annuali sulla qualità dell’aria;

·        individuazione delle zone nelle quali possono verificarsi episodi acuti di inquinamento atmosferico da SO2, particelle sospese, NO, CO ed Ozono. Per tali zone le regioni provvedono alla definizione delle autorità competenti alla gestione delle situazioni di allerta;

·        individuazione di aree regionali o interregionali (d’intesa tra le regioni interessate) nelle quali le emissioni o la qualità dell’aria sono soggette a limiti o valori più restrittivi in relazione all’attuazione dei piani regionali di risanamento;

·        individuazione delle aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell’atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l’atmosfera e la popolazione. Le regioni dichiarano tali aree di elevato rischio di crisi ambientale; per tali aree le regioni definiscono un piano di risanamento teso a individuare in via prioritatia le misure urgenti atte a rimuovere le situazioni di rischio e al ripristino ambientale.

Le competenze della Provincia sono:

·        relazione inventario provinciale delle emissioni;

·        gestione monitoraggio pubblico;

·        controllo primario della funzionalità della rete di monitoraggio gestita da enti pubblici o privati;

·        nelle zone di cui al punto 6) individuate dalle Regioni, le provincie o nel caso di aree metropolitane il sindaco, elaboreranno piani di intervento operativo nell’ambito di criteri generali stabiliti con decreto del Ministero dell’ambiente di concerto con il Ministero della Sanità entro 120 giorni dalla data del DM 20-05-91.

Sviluppi normativi per la qualità dell’aria: D.Lgs. 351 del 4 agosto 1999

In seguito alla direttive 96/62 (direttiva madre sulla valutazione e gestione della qualità dell'aria) viene emanato il D.Lgs. 4 agosto 1999 n.351, tale decreto definisce i principi per:

·        stabilire gli obiettivi per la qualità dell'aria ambiente al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso;

·        valutare la qualità dell'aria ambiente sul territorio nazionale in base a criteri e metodi comuni;

·        disporre di informazioni adeguate sulla qualità dell'aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche, con particolare riferimento al superamento delle soglie d'allarme;

·        mantenere la qualità dell'aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi.

Questo decreto, oltre agli inquinanti tradizionalmente considerati estende ad altri inquinanti i valori limite, le soglie di allarme e i valori obiettivo da considerare (Biossido di zolfo; Biossido di azoto/ossidi di azoto; Materiale particolato fine, incluso PM10; Particelle sospese totali; Piombo; Ozono; Benzene; Monossido di carbonio; Idrocarburi policiclici aromatici; Cadmio; Arsenico; Nichel; Mercurio). Questi valori limite, soglie di allarme e valori obiettivo saranno definiti in successive norme non ancora emanate e dovranno essere fissati e stabiliti secondo i principi di tale decreto.

Sviluppi normativi per l’autorizzazione di fonti di emissione di origine industriale

Il Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, che recepisce la direttiva comunitaria 96/61 sulla prevenzione e riduzione dell'inquinamento integrato (IPCC nella versione inglese) segna un momento di passaggio da una fase in cui l'atto autorizzativo o di controllo era limitato ad una pura e semplice verifica, effettuata in maniera disorganica, di conformità di norme e prescrizioni ad una fase di controllo/conoscenza, dove qualsiasi atto od attività diviene elemento di programmazione e prevenzione.

La direttiva 96/61, si pone quale punto di riferimento inderogabile per l'impostazione di una disciplina unitaria anche in materia di emissioni di origine industriale.

Caratteristica saliente della direttiva, infatti, è il tentativo di differenziare i limiti delle emissioni e ridurre ad unità i molteplici procedimenti di autorizzazione degli impianti, che si impongono oggi quando sono coinvolte più autorità competenti e più media. L'autorizzazione integrata, infatti, riunirà tutti gli attuali procedimenti in materia ambientale in uno unico. La domanda sarà affidata ad un unico responsabile che coordinerà tutte le altre amministrazioni pubbliche interessate.

Tale innovazione è coerente con la filosofia di semplificazione del legislatore nazionale, che appare evidente anche nei recenti decreti attuativi della riforma Bassanini, in particolare con la previsione dello Sportello unico comunale per le attività produttive

La dir. 96/61 introduce all'analisi un ultimo, ma rilevantissimo elemento legato alle emissioni del settore industriale: l'idonea localizzazione degli impianti.

 

Il Governo ha recepito la direttiva comunitaria unicamente per gli impianti esistenti, provenienti dalle attività di cui allegato I (sono compresi tra questi gli impianti di incenerimento di RSU). La parte relativa ai nuovi impianti e alle modifiche sostanziali agli impianti esistenti è attualmente un disegno di legge e verrà recepito unitamente alla valutazione di impatto ambientale da parte del Parlamento.

La prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dovrà avvenire utilizzando le migliori tecniche disponibili (BAT nella versione inglese) tenendo in considerazione l'obiettivo di armonizzare lo sviluppo socio economico con le attività umane e considerare l'uso delle risorse con la capacità rigenerativa dell'ambiente. Sarà un decreto interministeriale a definire e aggiornare le migliori tecniche disponibili.

L'autorizzazione prevederà tra l'altro l'adozione delle misure necessarie a prevenire e limitare gli effetti degli incidenti e le condizioni per l'eliminazione dei rischi di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività.

Tra i principi generali dell'autorizzazione si sottolinea che devono essere prese le necessarie misure per prevenire ed evitare qualsiasi rischio di inquinamento significativo e al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale. L'autorizzazione ambientale integrata contiene le misure relative alle condizioni diverse da quelle di normale esercizio, in particolare per le fasi di avvio e di arresto dell'impianto, per le emissioni fuggitive, per i mal funzionamenti e per l'arresto definitivo dell'impianto.

Riferimenti normativi per gli impianti di incenerimento successivi al DPR 203/88 e al DM 12/7/90

Come già anticipato, dal D.M. 19 novembre 1997, n. 503 si delinea un discorso a parte per gli impianti di incenerimento e coincenerimento rispetto al quadro generale della normativa che regolamenta le emissioni in atmosfera da parte di impianti industriali.

Tale decreto disciplina le emissioni atmosferiche dei processi di termodistruzione dei rifiuti solidi urbani e impone un adeguamento di tutti gli impianti che non rispettano i limiti all’emissione indicati nell’Allegato 1 o, alternativamente, la chiusura degli stessi.

Esso sostituisce il paragrafo 5 presente nell’allegato 2 del DM 12/7/1990 e in particolare stabilisce:

·        i valori limite di emissione

·        i metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti;

·        i criteri temporali di adeguamento;

·        i criteri e le norme tecniche generali riguardanti le caratteristiche costruttive e funzionali.

Altra prescrizione importante riguarda il fatto che gli impianti di incenerimento devono essere progettati, equipaggiati e gestiti in modo che durante il periodo di effettivo funzionamento dell'impianto, comprese le fasi di avvio e di spegnimento dei forni ed esclusi i periodi di arresti o guasti, non vengano superati i valori limite di emissione nell'effluente gassoso indicati nell’allegato 1. Gli inquinanti per i quali il nuovo decreto ha imposto limiti fortemente più restrittivi rispetto alle normative precedenti sono gli ossidi d’azoto, che non erano specificatamente regolati dal DM 12/7/90, e le PoliCloroDibenzo-p-Diossine e PoliCloroDibenzoFurani (PCDD/F), il cui limite è stato abbassato di circa 800 volte.

 

Nel Febbraio del 2000 è entrato in vigore il nuovo Decreto del Ministero dell’Ambiente sull’incenerimento e coincenerimento di rifiuti pericolosi D.M. n.124 25/2/2000, in attuazione della direttiva 94/67/CE, che pone dei limiti più restrittivi rispetto al DM 503 per quanto riguarda i gas acidi e, soprattutto, richiede il rispetto delle concentrazioni a livello di medie semiorarie e non orarie.

 

La proposta della Commissione COM (1999) 1971 (rif. 599PC1971S), che prevedeva un allineamento delle norme relative ai rifiuti pericolosi e a quelli non pericolosi, rendendo le attuali norme della direttiva 94/67/CE (riprese nel DM 124 del 25/02/00) più severe, si è concretizzata nella nuova direttiva comunitaria 2000/76/CE del 4 dicembre 2000. E’ ragionevole dunque ipotizzare che i futuri limiti di emissione per tutti gli impianti di incenerimento di rifiuti saranno coincidenti con quelli del DM 124 o più restrittivi. La data attualmente indicata per tale ulteriore adeguamento è il 2007.

Il nuovo riferimento normativo europeo si presenta come Testo Unico sull’incenerimento e quindi in Italia andrà a prendere il posto sia del D.M. n. 503/97 che del D.M. n. 124/2000. Esso riguarda sia l’incenerimento che il coincenerimento dei rifiuti pericolosi e non, e ripropone dei nuovi limiti alle emissioni, peraltro coincidenti con quelli del D.M. n. 124/2000 per le medie giornaliere, mentre per le medie semiorarie introduce anche il limite sul 97° percentile.

Oltre a fissare le emissioni in atmosfera, la direttiva 2000/76/CE impone la necessità di esercitare un maggiore controllo dell’inquinamento prodotto da un impianto nell’ambiente unitariamente inteso, ad esempio fornendo anche i limiti allo scarico delle acque reflue provenienti dalla depurazione dei fumi, sviluppando il concetto di “Autorizzazione Integrata Ambientale” introdotto della direttiva comunitaria 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC).

Tabella 6 Raffronto fra i valori limite previsti dalla direttiva n. 2000/76/CE (impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti), dal D.M. n. 503/97 (impianti di incenerimento di rifiuti urbani, di rifiuti speciali non pericolosi, nonché di taluni rifiuti sanitari) e dal D.M. n. 124/2000 (impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti pericolosi)

 

 

DM 503/97

rifiuti urbani

DM 124/2000

rifiuti pericolosi

Direttiva 2000/76/EC

incenerimento e coincenerimento rifiuti

 

 

 

Allegato 1

(nuovi impianti)

Allegato 1

(tutti gli impianti)(1)

Allegato 5

 

 

 

Media giornaliera

(mg m-3)

Media oraria

(mg m-3)

Media giornaliera

(mg m-3)

Media semioraria

(mg m-3)

Media giornaliera

(mg m-3)

Media semioraria

(mg m-3)

 

 

 

 

 

 

 

 

100 % A(7)

97 % B(7)

 

 

CO

50

100

50

100

50(6)

100

150(4)

 

 

Polveri totali

10

30

10

30

10

30

10

 

 

COT

10

20

10

20

10

20

10

 

 

HCl

20

40

10

60

10

60

10

 

 

HF

1

4

1

4

1

4

2

 

 

SO2

100

200

50

200

50

200

50

 

 

NOx

200

400

200

400

200(3)

400

200

 

 

Cd + Tl

-

0,05

-

0,05

 

0,05

 

 

 

Hg

-

0,05

-

0,05

 

0,05

 

 

 

Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn

-

0,5

-

0,5

 

0,5(5)

 

 

 

PCDD/F (ngTEQm-3)

-

0,1(2)

-

0,1(2)

 

0,1(2)

 

 

 

IPA

-

0,01(2)

-

0,01(2)

 

-

 

 

(1) ad eccezione di quelli di coincenerimento di rifiuti pericolosi in quantità tale che il calore da questi prodotto non superi il 40% del calore totale effettivamente prodotto dall'impianto

(2) valore medio rilevato per un periodo di campionamento di 8 ore

(3) per impianti con capacità nominale superiore a 6 t/h o per nuovi impianti. Per i vecchi impianti, con capacità   inferiore a 6 t/h il limite è 400.

(4) il limite deve essere rispettato in almeno il 95 % di tutte le misurazioni effettuate come media su 10 minuti

(5) escluso Sn

(6) limite applicato sul 97 % dei valori medi giornalieri

(7) nessuno dei valori medi su 30 minuti deve superare uno qualsiasi dei valori riportati in colonna A, OPPURE, ove applicabile, il 97 % dei valori medi su 30 minuti nel corso dell’anno non deve superare uno qualsiasi dei valori riportati in colonna B