Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita un'associazione a
carattere scientifico denominata "Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia
Forestale", con sede legale in Viterbo.
Art. 2
SCOPI E ATTIVITA'
La Società ha l'obbiettivo di
promuovere le ricerche e gli studi sulla struttura e la funzionalità degli ecosistemi
forestali e sulla loro gestione, ispirandosi ai principi dello sviluppo sostenibile e
della conservazione della diversità biologica a livello genetico, di specie e di habitat;
la Società, inoltre, intende favorire gli studi di dendrologia e quelli
sull'arboricoltura da legno e sulla riforestazione con finalità economico-produttive,
paesaggistiche e di protezione del territorio. La Società incoraggia i rapporti tra i
cultori di questi studi, facilitando la collaborazione sia nazionale che internazionale;
in particolare, si intende sollecitare la costituzione, attraverso forme e modi che
dovranno essere stabiliti, di un'analoga societ europea con finalit affini.
Per conseguire tali scopi, la
Società esplica la sua attività mediante i gruppi di lavoro, le assemblee straordinarie
e ordinarie, congressi, simposi, incontri e pubblicazioni, anche in collaborazione con
altre società scientifiche italiane ed estere.
La Società cura la pubblicazione di
un periodico di carattere informativo che verrà spedito a tutti i soci.
La Società si riserva di finanziare
mediante borse di studio la formazione e l'attività di sperimentazione di giovani
ricercatori.
Allo scopo di contribuire con i
propri soci alla conservazione e alla gestione ecologica delle risorse
forestali, la
Società può partecipare a studi e ricerche, eventualmente finanziate con contratti o
contributi da parte di Enti pubblici e privati e Organismi internazionali.
Torna a inizio pagina
Art. 3
SOCI
La Società è aperta agli studiosi italiani e stranieri
interessati alla conoscenza e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, che
accettino le finalità e il metodo della Società, quali risultano dal presente Statuto, e
ne assolvano i doveri.
Art. 4
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
I soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea e alle
sue deliberazioni mediante votazione e a tutte le manifestazioni indette dalla Società.
Il voto non può essere espresso mediante delega.
I soci hanno la
facoltà, all'atto di entrare nella Società, di scegliere almeno un gruppo di lavoro in cui esplicare la propria
attività. Essi, inoltre, hanno il dovere di corrispondere la quota sociale. I
soci, non in regola
con il pagamento della quota sociale, perdono il diritto di voto in Assemblea e non
ricevono le pubblicazioni.
Torna a inizio pagina
Art. 5
ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci è l'organo deliberante della
Società.
Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo per quanto previsto
dall'art. 11, saranno prese a maggioranza dei voti espressi.
L'Assemblea elegge tra i soci, a scrutinio segreto, con
maggioranza semplice e con due votazioni successive:
| il Presidente, |
| il Segretario e cinque Consiglieri che costituiscono il
Consiglio della Società |
Al Consiglio è assegnato il mandato di realizzare le
deliberazioni prese in Assemblea.
L'Assemblea, inoltre, elegge tra i soci a scrutinio
segreto due Revisori dei conti.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni due
anni, prima della scadenza del mandato. La convocazione deve essere comunicata con
preavviso di almeno 60 giorni, indicante il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e
gli argomenti da trattare. Oltre alle altre attribuzioni indicate nello Statuto e nel
Regolamento della Societ, l'Assemblea deve:
|
approvare la relazione delle attività della Società per
il biennio decorso ed il programma per il biennio seguente; |
|
approvare i bilanci consuntivi e preventivi, predisposti
dal Segretario, previa ratifica dei Revisori dei conti; |
|
deliberare l'ammontare della quota annuale di
adesione. |
Ha il potere di decidere sullo scioglimento della
Società, secondo le modalit previste dall'art. 12.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal
Presidente o dal Consiglio qualora importanti motivi lo richiedano; deve,
inoltre, essere
convocata dal Consiglio quando almeno 25 soci ne presentino richiesta motivata.
Torna a inizio pagina
Art. 6
CONSIGLIO
Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Segretario
e da cinque Consiglieri. Ad uno dei Consiglieri, Il Consiglio assegna la carica di Vice
Presidente.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile
per un solo biennio consecutivo; la durata dei mandati del Segretario e dei Consiglieri è
di due anni.
Il Consiglio provvede all'esecuzione delle deliberazioni
dell'Assemblea, esamina le richieste di ammissione dei soci secondo i disposti dell'art.
10 e cura, insieme al Presidente, ogni altro aspetto della vita e dell'attività della
Società. Le sue deliberazioni, valide se presenti almeno cinque membri, saranno prese a
maggioranza assoluta.
Il Consiglio deve presentare ogni due anni
all'approvazione dell'Assemblea ordinaria la relazione sull'attività svolta. I verbali
relativi alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio della Societ sono conservati
nell'archivio della Societ. I soci hanno il diritto di conoscere, su richiesta fatta al
Segretario, gli ordini del giorno e le deliberazioni.
Art. 7
PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta la Società, vigila
sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio quando lo ritenga
necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Presiede l'Assemblea ordinaria ed
eventuali assemblee straordinarie. Il Presidente e il Segretario attuano le deliberazioni
del Consiglio e concordano le decisioni in merito all'attività della Società.
Il Presidente
indirà, in via ordinaria, almeno un
Congresso ogni due anni, il cui programma sarà preparato dal Consiglio. In occasione di
tale convegno avrà luogo l'Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente, su indicazione
del Consiglio, pu convocare un'Assemblea straordinaria, specificandone l'ordine del
giorno.
Torna a inizio pagina
Art. 8
GRUPPI DI LAVORO
I gruppi di lavoro sono costituiti dal Consiglio su
richiesta dettagliata e motivata di almeno tre soci interessati ad uno specifico settore
di ricerca e di didattica nel campo della selvicoltura e dell'ecologia forestale. Al fine
di incentivare settori della ricerca forestale ancora poco presenti nel Paese, il
Consiglio può istituire autonomamente gruppi di lavoro specifici.
Il Consiglio nomina un coordinatore provvisorio di ogni
gruppo con il compito di promuovere la prima riunione costitutiva, nel corso della quale
verrà nominato il coordinatore del gruppo. A fare parte dei gruppi di lavoro potranno
essere chiamati anche non soci, interessati ai temi di ricerca del gruppo. L'Assemblea dei
soci, su proposta del Consiglio, potrà sciogliere un gruppo di lavoro inattivo da più di
due anni e dovrà scioglierlo, ove l'operato del gruppo risulti in contrasto con la
lettera o con lo spirito dello Statuto della Società.
Art. 9
ENTRATE E PATRIMONIO
Le entrate della Società sono
costituite dalle quote sociali, da sovvenzioni e contributi erogati da enti e privati, da
donazioni e da lasciti.
Il patrimonio della Società può essere costituito dai
beni mobili e immobili.
Torna a inizio pagina
Art. 10
AMMISSIONE SOCI
Per essere ammessi alla Società
bisogna presentare al Consiglio una domanda scritta, controfirmata da due soci. Il
Consiglio decide in merito, e l'ammissione decorre da due mesi dopo l'accettazione della
domanda.
I soci benemeriti sono eletti con voto segreto
dell'Assemblea su proposta unanime del Consiglio. Essi hanno gli stessi diritti dei soci
ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.
La qualifica di socio si perde:
|
per dimissioni; |
|
per mancato pagamento della quota per due anni
consecutivi; |
|
per radiazione proposta a maggioranza assoluta del
Consiglio per gravi motivi. |
I soci oggetto di una proposta di radiazione devono
riceverne avviso scritto. Essi possono presentare le loro giustificazioni davanti al
Consiglio sia per lettera che a voce. Le proposte di radiazione vanno approvate
dall'Assemblea dei soci con voto segreto a maggioranza semplice, sentite le motivazioni
espresse dal Consiglio.
Art. 11
MODIFICHE ALLO STATUTO
Le eventuali proposte di modifiche allo Statuto dovranno
essere formulate dal Consiglio all'unanimità, oppure proposte per iscritto da almeno un
terzo dei soci. Esse saranno votate dall'Assemble dei soci, che dovranno riceverne
comunicazione almeno due mesi prima. Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate
da almeno due terzi dei soci in prima convocazione o, in seconda convocazione, da elmeno
due terzi dei soci presenti e votanti.
Torna a inizio pagina
Art. 12
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento della Società può
essere deliberato dall'Assemblea soltanto se sono presenti tre quarti dei soci e se la
proposta ottiene una maggioranza di almento due terzi dei soci presenti e votanti.
L'Assemblea delibera, in caso di avvenuto scioglimento
della Società, sulla destinazione dei beni patrimoniali mobili e immobili, pagate le
spese. Tale destinazione potr essere disposta soltanto a favore di Enti morali e Società
scientifiche.
Art. 13
REGOLAMENTO
Un apposito Regolamento contiene le norme per l'attuazione
del presente Statuto.
Torna a inizio pagina
Art. 14
NORME DI LEGGE
Per quanto non previsto dal presente
Statuto, si applicheranno le norme di Legge in materia.
REGOLAMENTO
-
L'anno sociale e l'anno finanziario hanno
inizio il primo
gennaio e terminano il 31 dicembre.
-
Le domande di ammissione dei nuovi
soci, indirizzate al
Presidente della Società, debbono essere accompagnate da un curriculum sintetico
dal quale risulti l'attività svolta dal richiedente nel settore d'interesse della
Società e, eventualmente, da un elenco delle pubblicazioni scientifiche.
-
A giudizio del Consiglio ogni deliberazione può essere
sottoposta ai soci per lettera o in Assemblea, ad eccezione delle variazioni dello
Statuto, che debbono essere in ogni caso approvate dall'Assemblea. Il Presidente potrà
chiedere all'Assemblea la votazione per alzata di mano su qualunque
argomento. Dovrà
essere votata, per iscritto e con voto segreto, l'elezione dei Componenti del
Consiglio.
Dell'operazione di spoglio delle schede va tenuto verbale a disposizione dei
soci. Il
risultato delle votazioni deve essere portato a conoscenza dei soci.
-
L'ordine del giorno dell'Assemblea dovrà essere inviato ai
soci almeno 60 giorni prima della data fissata per la convocazione, fermo restando quanto
prescritto dall'art. 11 dello Statuto per quanto riguarda la variazione del
medesimo.
-
In caso di impedimento o di dimissioni del
Presidente,
prima dello scadere del mandato, la presidenza viene assunta interinalmente dal Vice
Presidente. Il Vice Presidente che lo ha sostituito non perde il diritto all'elezione a
Presidente. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario, egli verrà sostituito
da uno dei Consiglieri in carica, fino alle successive elezioni.
-
Sono eleggibili alle cariche sociali solo i soci in regola
con il pagamento della quota annuale. Le elezioni a tali cariche verranno effettuate con
votazione per iscritto su scheda controfirmata dal Segretario.
-
Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un
redattore-direttore responsabile delle pubblicazioni della Società.
-
Il Segretario conserva gli atti della
Società, ne
amministra la cassa e il patrimonio e riscuote le quote.
-
L'Assemblea elegge tra i soci due Revisori dei conti per
l'esame del bilancio consuntivo del biennio.
-
I Gruppi di
Lavoro, gruppi di soci o singoli soci debbono
concordare preventivamente con il Consiglio ogni iniziativa che coinvolga a qualsiasi
titolo la Società.
-
Eventuali contributi finanziari di gruppi di lavoro
debbono essere preventivamete discussi nell'ambito del Consiglio. Tali contributi debbono
essere depositati presso la Societ che li amministrerà, attraverso il suo
Segretario,
d'accordo con il coordinatore del gruppo. Un'aliquota del 10% di ciascun contributo sarà
devoluta alla cassa sociale per le spese di amministrazione.
Torna a inizio pagina
|