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Statuto della Società 


Art. 1
DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita un'associazione a carattere scientifico denominata "Società Italiana di Selvicoltura ed Ecologia Forestale", con sede legale in Viterbo.

Art. 2
SCOPI E ATTIVITA'

La Società ha l'obbiettivo di promuovere le ricerche e gli studi sulla struttura e la funzionalità degli ecosistemi forestali e sulla loro gestione, ispirandosi ai principi dello sviluppo sostenibile e della conservazione della diversità biologica a livello genetico, di specie e di habitat; la Società, inoltre, intende favorire gli studi di dendrologia e quelli sull'arboricoltura da legno e sulla riforestazione con finalità economico-produttive, paesaggistiche e di protezione del territorio. La Società incoraggia i rapporti tra i cultori di questi studi, facilitando la collaborazione sia nazionale che internazionale; in particolare, si intende sollecitare la costituzione, attraverso forme e modi che dovranno essere stabiliti, di un'analoga societ europea con finalit affini.

Per conseguire tali scopi, la Società esplica la sua attività mediante i gruppi di lavoro, le assemblee straordinarie e ordinarie, congressi, simposi, incontri e pubblicazioni, anche in collaborazione con altre società scientifiche italiane ed estere.

La Società cura la pubblicazione di un periodico di carattere informativo che verrà spedito a tutti i soci.

La Società si riserva di finanziare mediante borse di studio la formazione e l'attività di sperimentazione di giovani ricercatori.

Allo scopo di contribuire con i propri soci alla conservazione e alla gestione ecologica delle risorse forestali, la Società può partecipare a studi e ricerche, eventualmente finanziate con contratti o contributi da parte di Enti pubblici e privati e Organismi internazionali.

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Art. 3
SOCI

La Società è aperta agli studiosi italiani e stranieri interessati alla conoscenza e alla gestione sostenibile degli ecosistemi forestali, che accettino le finalità e il metodo della Società, quali risultano dal presente Statuto, e ne assolvano i doveri.

Art. 4
DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a partecipare all'Assemblea e alle sue deliberazioni mediante votazione e a tutte le manifestazioni indette dalla Società. Il voto non può essere espresso mediante delega.

I soci hanno la facoltà, all'atto di entrare nella Società, di scegliere almeno un gruppo di lavoro in cui esplicare la propria attività. Essi, inoltre, hanno il dovere di corrispondere la quota sociale. I soci, non in regola con il pagamento della quota sociale, perdono il diritto di voto in Assemblea e non ricevono le pubblicazioni.

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Art. 5
ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è l'organo deliberante della Società.

Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo per quanto previsto dall'art. 11, saranno prese a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea elegge tra i soci, a scrutinio segreto, con maggioranza semplice e con due votazioni successive:
il Presidente,
il Segretario e cinque Consiglieri che costituiscono il Consiglio della Società 

Al Consiglio è assegnato il mandato di realizzare le deliberazioni prese in Assemblea.

L'Assemblea, inoltre, elegge tra i soci a scrutinio segreto due Revisori dei conti.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente ogni due anni, prima della scadenza del mandato. La convocazione deve essere comunicata con preavviso di almeno 60 giorni, indicante il luogo, il giorno e l'ora della convocazione e gli argomenti da trattare. Oltre alle altre attribuzioni indicate nello Statuto e nel Regolamento della Societ, l'Assemblea deve:

approvare la relazione delle attività della Società per il biennio decorso ed il programma per il biennio seguente;

approvare i bilanci consuntivi e preventivi, predisposti dal Segretario, previa ratifica dei Revisori dei conti;

deliberare l'ammontare della quota annuale di adesione.

Ha il potere di decidere sullo scioglimento della Società, secondo le modalit previste dall'art. 12.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente o dal Consiglio qualora importanti motivi lo richiedano; deve, inoltre, essere convocata dal Consiglio quando almeno 25 soci ne presentino richiesta motivata.

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Art. 6
CONSIGLIO

Il Consiglio è costituito dal Presidente, dal Segretario e da cinque Consiglieri. Ad uno dei Consiglieri, Il Consiglio assegna la carica di Vice Presidente.

Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile per un solo biennio consecutivo; la durata dei mandati del Segretario e dei Consiglieri è di due anni.

Il Consiglio provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea, esamina le richieste di ammissione dei soci secondo i disposti dell'art. 10 e cura, insieme al Presidente, ogni altro aspetto della vita e dell'attività della Società. Le sue deliberazioni, valide se presenti almeno cinque membri, saranno prese a maggioranza assoluta.

Il Consiglio deve presentare ogni due anni all'approvazione dell'Assemblea ordinaria la relazione sull'attività svolta. I verbali relativi alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio della Societ sono conservati nell'archivio della Societ. I soci hanno il diritto di conoscere, su richiesta fatta al Segretario, gli ordini del giorno e le deliberazioni.

Art. 7
PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Società, vigila sull'osservanza dello Statuto e del Regolamento, convoca il Consiglio quando lo ritenga necessario o su richiesta di almeno tre dei suoi membri. Presiede l'Assemblea ordinaria ed eventuali assemblee straordinarie. Il Presidente e il Segretario attuano le deliberazioni del Consiglio e concordano le decisioni in merito all'attività della Società.

Il Presidente indirà, in via ordinaria, almeno un Congresso ogni due anni, il cui programma sarà preparato dal Consiglio. In occasione di tale convegno avrà luogo l'Assemblea ordinaria dei soci. Il Presidente, su indicazione del Consiglio, pu convocare un'Assemblea straordinaria, specificandone l'ordine del giorno.

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Art. 8
GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro sono costituiti dal Consiglio su richiesta dettagliata e motivata di almeno tre soci interessati ad uno specifico settore di ricerca e di didattica nel campo della selvicoltura e dell'ecologia forestale. Al fine di incentivare settori della ricerca forestale ancora poco presenti nel Paese, il Consiglio può istituire autonomamente gruppi di lavoro specifici.

Il Consiglio nomina un coordinatore provvisorio di ogni gruppo con il compito di promuovere la prima riunione costitutiva, nel corso della quale verrà nominato il coordinatore del gruppo. A fare parte dei gruppi di lavoro potranno essere chiamati anche non soci, interessati ai temi di ricerca del gruppo. L'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio, potrà sciogliere un gruppo di lavoro inattivo da più di due anni e dovrà scioglierlo, ove l'operato del gruppo risulti in contrasto con la lettera o con lo spirito dello Statuto della Società.

Art. 9
ENTRATE E PATRIMONIO

Le entrate della Società sono costituite dalle quote sociali, da sovvenzioni e contributi erogati da enti e privati, da donazioni e da lasciti.

Il patrimonio della Società può essere costituito dai beni mobili e immobili.

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Art. 10
AMMISSIONE SOCI

Per essere ammessi alla Società bisogna presentare al Consiglio una domanda scritta, controfirmata da due soci. Il Consiglio decide in merito, e l'ammissione decorre da due mesi dopo l'accettazione della domanda.

I soci benemeriti sono eletti con voto segreto dell'Assemblea su proposta unanime del Consiglio. Essi hanno gli stessi diritti dei soci ordinari e non sono tenuti al pagamento della quota sociale.

La qualifica di socio si perde:

per dimissioni;

per mancato pagamento della quota per due anni consecutivi;

per radiazione proposta a maggioranza assoluta del Consiglio per gravi motivi.

I soci oggetto di una proposta di radiazione devono riceverne avviso scritto. Essi possono presentare le loro giustificazioni davanti al Consiglio sia per lettera che a voce. Le proposte di radiazione vanno approvate dall'Assemblea dei soci con voto segreto a maggioranza semplice, sentite le motivazioni espresse dal Consiglio.

Art. 11
MODIFICHE ALLO STATUTO

Le eventuali proposte di modifiche allo Statuto dovranno essere formulate dal Consiglio all'unanimità, oppure proposte per iscritto da almeno un terzo dei soci. Esse saranno votate dall'Assemble dei soci, che dovranno riceverne comunicazione almeno due mesi prima. Risulteranno accolte soltanto le variazioni approvate da almeno due terzi dei soci in prima convocazione o, in seconda convocazione, da elmeno due terzi dei soci presenti e votanti.

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Art. 12
SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall'Assemblea soltanto se sono presenti tre quarti dei soci e se la proposta ottiene una maggioranza di almento due terzi dei soci presenti e votanti.

L'Assemblea delibera, in caso di avvenuto scioglimento della Società, sulla destinazione dei beni patrimoniali mobili e immobili, pagate le spese. Tale destinazione potr essere disposta soltanto a favore di Enti morali e Società scientifiche.

Art. 13
REGOLAMENTO

Un apposito Regolamento contiene le norme per l'attuazione del presente Statuto.

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Art. 14
NORME DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicheranno le norme di Legge in materia.

REGOLAMENTO

  1. L'anno sociale e l'anno finanziario hanno inizio il primo gennaio e terminano il 31 dicembre.

  2. Le domande di ammissione dei nuovi soci, indirizzate al Presidente della Società, debbono essere accompagnate da un curriculum sintetico dal quale risulti l'attività svolta dal richiedente nel settore d'interesse della Società e, eventualmente, da un elenco delle pubblicazioni scientifiche.

  3. A giudizio del Consiglio ogni deliberazione può essere sottoposta ai soci per lettera o in Assemblea, ad eccezione delle variazioni dello Statuto, che debbono essere in ogni caso approvate dall'Assemblea. Il Presidente potrà chiedere all'Assemblea la votazione per alzata di mano su qualunque argomento. Dovrà essere votata, per iscritto e con voto segreto, l'elezione dei Componenti del Consiglio. Dell'operazione di spoglio delle schede va tenuto verbale a disposizione dei soci. Il risultato delle votazioni deve essere portato a conoscenza dei soci.

  4. L'ordine del giorno dell'Assemblea dovrà essere inviato ai soci almeno 60 giorni prima della data fissata per la convocazione, fermo restando quanto prescritto dall'art. 11 dello Statuto per quanto riguarda la variazione del medesimo.

  5. In caso di impedimento o di dimissioni del Presidente, prima dello scadere del mandato, la presidenza viene assunta interinalmente dal Vice Presidente. Il Vice Presidente che lo ha sostituito non perde il diritto all'elezione a Presidente. In caso di impedimento o di dimissioni del Segretario, egli verrà sostituito da uno dei Consiglieri in carica, fino alle successive elezioni.

  6. Sono eleggibili alle cariche sociali solo i soci in regola con il pagamento della quota annuale. Le elezioni a tali cariche verranno effettuate con votazione per iscritto su scheda controfirmata dal Segretario.

  7. Il Consiglio nomina tra i suoi componenti un redattore-direttore responsabile delle pubblicazioni della Società.

  8. Il Segretario conserva gli atti della Società, ne amministra la cassa e il patrimonio e riscuote le quote.

  9. L'Assemblea elegge tra i soci due Revisori dei conti per l'esame del bilancio consuntivo del biennio.

  10. I Gruppi di Lavoro, gruppi di soci o singoli soci debbono concordare preventivamente con il Consiglio ogni iniziativa che coinvolga a qualsiasi titolo la Società.

  11. Eventuali contributi finanziari di gruppi di lavoro debbono essere preventivamete discussi nell'ambito del Consiglio. Tali contributi debbono essere depositati presso la Societ che li amministrerà, attraverso il suo Segretario, d'accordo con il coordinatore del gruppo. Un'aliquota del 10% di ciascun contributo sarà devoluta alla cassa sociale per le spese di amministrazione.

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Last Update: 08/05/2003 - Web Master: G. Bucci